Presentato il Decreto Rilancio che affronterà la fase 2 dell’emergenza

A breve sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’atteso Decreto Legge denominato “Rilancio” presrntato mercoledì 14 maggio dal Presidente Conte per affrontare l’emergenza sanitaria COVID 19 nella cosidetta fase 2.

Vi diamo le primissime indicazioni in attesa di ulteriori approfondimenti: il decreto contiene misure essenzialmente in due ambiti: flessibilità per i lavoratori (permessi e congedi di vario tipo, lavoro agile ecc.) e sostegni di natura economica ai nuclei in difficoltà (ampliamento del reddito di cittadinanza, introduzione straordinaria del reddito di emergenza, bonus per baby sitter, bonus per lavoratori autonomi, colf e badanti ecc.). Poi vi è terzo àmbito, non di effetto immediato sulle persone e le famiglie che prevede l’aumento di alcuni Fondi.
Vediamo le principali misure che interessano maggiormente famiglie e persone con disabilità.

Permessi 104/1992
Vengono riconfermati per maggio e giugno l’aumento dei giorni di permesso lavorativo già previsti dal precedente decreto “Cura Italia”: come per il periodo marzo/aprile anche per il mese in corso (maggio) e giugno sono concessi 12 giorni aggiuntivi complessivi di permesso lavorativo a chi assiste un familiare con grave certificata disabilità o al lavoratore con grave disabilità.
I 12 giorni si aggiungono a quelli ordinariamente previsti (3 per maggio, e 3 per giugno). Il totale del periodo è quindi 12+3+3 = 18 giorni lavorativi di permesso.

Rinnovo Congedo COVID 19
Il decreto “Rilancio” aumenta il periodo del congedo a 30 giorni complessivi (continuativi o frazionati) per il periodo compreso fra il 5 marzo e 31 luglio 2020. Nella sostanza chi non ne ha ancora fruito può contare ancora su 30 giorni. Mentre chi ha usato già i 15 giorni del precedente decreto “Cura Italia” può usare i rimanenti 15. Il congedo è riservato ai genitori per i figli di età fino ai 12 anni (senza limite di età se con disabilità) retribuito a 50%.
In alternativa a questo congedo ai lavoratori dipendenti del settore privato, ai lavoratori iscritti alla Gestione separata e ai lavoratori autonomi viene riconosciuto un bonus fino a 1200 euro per attività di baby sitting e/o per la frequenza a centri estivi o servizi integrativi per l’infanzia.

Assenze dal lavoro equiparate a “ricovero ospedaliero”
Purtroppo ci attendevamo che nel decreto “Rilancio” ci fosse un chiarimento che rendesse operativa l’applicazione del comma 2 articolo 26 del precedente decreto “Cura Italia” che interessa persone con grave disabilità, immunodepressi o in cura oncologica : nulla, anzi nonostante le richieste e le istanze provenienti da diverse parti, il Governo ha ritenuto di introdurre come unica modificazione l’estensione del “beneficio” dal 30 aprile al 31 luglio 2020, lasciando immutato il farraginoso testo approvato dal Senato (emendamento Errani) in sede di conversione in legge del decreto “Cura Italia”.
Né la Presidenza del Consiglio dei Ministri, né il Ministero della Salute, né il Ministro per la Pubblica Amministrazione o quello del Lavoro, né tantomeno INPS hanno fornito indicazioni operative e applicative. Quali sono le procedure? Chi emette la certificazione? Possono farlo o no i medici di medicina generale? Il decreto “Rilancio” non ha chiarito nulla. Si è dunque nella medesima situazione di totale disorientamento in cui ci si trovava due mesi fa: nessuna indicazione operativa per rendere esigibile quel diritto.

Sorveglianza sanitaria
Il decreto “Rilancio” prevede che “per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. “
Lo scenario che prospetta questo articolo non è per nulla rassicurante per i lavoratori con disabilità o altre condizioni di morbilità. Vi sono varie ipotesi a riguardo che valuteremo quando avremo più elementi id giudizio: l’unica cosa che è specificata nel decreto è che l’inabilità al lavoro non può dare origine al licenziamento.

Reddito di emergenza
Nel decreto viene istituito anche il Reddito di emergenza (Rem) che è uno strumento straordinario di sostegno economico ai nuclei familiari e che si affianca, in via del tutto temporanea, al Reddito di cittadinanza.
Il Reddito di emergenza, oltre ad essere incompatibile con il Reddito di cittadinanza, non può essere erogato se nel nucleo vi sono persone che percepiscono una pensione diretta o indiretta (escluso l’assegno di invalidità ex legge 222). Ricordiamo che fra quelle indirette c’è anche la pensione di reversibilità, qualsiasi sia l’importo.
Vi sono poi varie condizioni per l’ottenimento del Rem da approfondire e l’ipotesi per ottenere un Rem di 840 euro è necessario che nel nucleo ci sia almeno un adulto con tre minori e ci sia un disabile grave o un non autosufficiente. Oltre a tutte le altre condizioni previste : ISEE contenuto, patrimonio immobiliare limitato, reddito di aprile basso modesto e verificate possibili altre incompatibilità.
Il Reddito di emergenza, che va richiesto a INPS entro giugno, è pari a due mensilità.

Aumento dei Fondi
Nel decreto “Rilancio” è previsto l’aumento di due Fondi ben noti a chi si occupa di disabilità. Sono il Fondo per le non autosufficienze (FNA) e il Fondo per il cosiddetto dopo di noi (legge 112/2016). Attenzione, però: in entrambi i casi gli aumenti sono finalizzati a specifiche finalità che il decreto esplicita con indicazioni che poi serviranno per il riparto alle Regioni.

Proroga piani terapeutici
I piani terapeutici che includono la fornitura di ausili, dispositivi monouso e altri dispositivi protesici (previsti dal decreto sui LEA del 2017) per incontinenza, stomie e alimentazione speciale, laringectomizzati, per la prevenzione e trattamento delle lesioni cutanee, per patologie respiratorie e altri prodotti correlati a qualsivoglia ospedalizzazione a domicilio, in scadenza durante lo stato di emergenza, sono prorogati per ulteriori 90 giorni.

Spostamenti
Sarà possibile fare spostamenti all’interno della regione, mentre gli spostamenti da regione a regione saranno regolati secondo le condizioni fin qui adottate.Per spostamenti tra diverse regioni si attendono novità per inizio giugno

Informazioni curate grazie alla collaborazione con il sito HANDYLEX, tra i più aggiornati a riguardo.